Sez. 6, Sentenza n. 3933 del 08/01/2026 Cc. (dep. 30/01/2026) Rv. 289253-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Prova nuova ex art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Necessità - Esclusione - Elementi sopravvenuti - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione prevista dall'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, postula la presenza di elementi che, seppur non riconducibili alla nozione di prova nuova, rilevante ai fini della revocazione di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. citato, devono essere anch'essi sopravvenuti e idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca, sicché neanche con tale rimedio è possibile far valere questioni che potevano essere dedotte nel corso del procedimento di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revocazione volta a far valere il difetto di base legale della confisca di beni acquisiti anteriormente all'estensione della misura ai soggetti attinti da pericolosità generica, sul rilievo che trattavasi di elemento già noto e, quindi, deducibile prima della formazione del giudicato).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)