Sez. 1, Ordinanza n. 537 del 29/03/1976 Cc. (dep. 15/06/1976) Rv. 133876 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART 1 COMMA TERZO LEGGE N 152 DEL 1975 - VALUTAZIONE POSITIVA DELLA CONDIZIONE CONCERNENTE LA GRAVITA DEL REATO E LA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA DI RAGIONI PROCESSUALI CONTRARIE - PRECLUSIONE DEL BENEFICIO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART 1 COMMA TERZO LEGGE N 152 DEL 1975 - VALUTAZIONE POSITIVA DELLA CONDIZIONE CONCERNENTE LA GRAVITA DEL REATO E LA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA DI RAGIONI PROCESSUALI CONTRARIE - PRECLUSIONE DEL BENEFICIO.*
Secondo l'art 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n 152, il giudice, nel concedere la liberta provvisoria, deve valutare 'che non vi ostino ragioni processuali ne sussista la probabilita, in relazione alla gravita del reato ed alla personalita dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività . Da tale formulazione si deduce che la sussistenza delle cosiddette ragioni processuali, che si risolvono di regola nella necessita di evitare l'inquinamento delle prove e di assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento, e di ostacolo alla concessione del beneficio anche nel caso di valutazione positiva della seconda condizione collegata alle circostanze del fatto ed alle qualita morali dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)