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Sez. 2, Sentenza n. 3556 del 01/01/1980 Ud. (dep. 08/01/1981) Rv. 147261 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
Stato
decisa il 1980-01-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147261-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*

La concessione della liberta provvisoria, nei casi in cui e consentita, e subordinata, ai sensi dell'art 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975 n 152, alla duplice condizione che non debba esservi il pericolo che la scarcerazione dello imputato possa compromettere l'accertamento della verita in ordine ai fatti contestatigli e che non sussista la probabilita, in relazione alla gravita del reato e alla personalita dell'imputato, che questi, posto in liberta, commetta ulteriori reati. (Conf mass n 138036; (Conf mass n 133876).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., DPR 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)