Sez. L, Sentenza n. 2252 del 08/04/1980 (Rv. 405921 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GARANZIA DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE A PARITA DI MANSIONI SVOLTE - INSUSSISTENZA - DISCRIMINAZIONE CONTRATTUALE DELL'ENTITA DELL'INDENNITA DI MENSA DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI ASSUNTI PRIMA E DOPO UNA CERTA DATA - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GARANZIA DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE A PARITA DI MANSIONI SVOLTE - INSUSSISTENZA - DISCRIMINAZIONE CONTRATTUALE DELL'ENTITA DELL'INDENNITA DI MENSA DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI ASSUNTI PRIMA E DOPO UNA CERTA DATA - LEGITTIMITA.*
Nel vigente ordinamento non esiste alcuna norma inderogabile che garantisce ai lavoratori la parita di retribuzione a parita di mansioni svolte: infatti l'art 36 cost fissa il criterio della proporzionalita ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva, mentre l'art 3 cost stabilisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non nell'ambito dei rapporti privatistici, quali i rapporti di lavoro privato. Da cio consegue che costituisce legittimo Esercizio della libera autonomia contrattuale la clausola di un accordo aziendale che discrimina la corresponsione dell'indennita di mensa ai dipendenti assunti prima o dopo una certa data, in sostituzione del servizio di mensa, gia goduto. (Conf 3235/78, mass n 392680).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)