Sez. L, Sentenza n. 8464 del 18/11/1987 (Rv. 456001 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DEROGA IN PEJUS AD ACCORDO PRECEDENTE - LICEITÀ - LIMITAZIONI AD ALCUNI SOLTANTO DEI LAVORATORI CON RIGUARDO ALLA DATA DI ASSUNZIONE - VALIDITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DEROGA IN PEJUS AD ACCORDO PRECEDENTE - LICEITÀ - LIMITAZIONI AD ALCUNI SOLTANTO DEI LAVORATORI CON RIGUARDO ALLA DATA DI ASSUNZIONE - VALIDITÀ - FATTISPECIE.*
Un accordo aziendale che può legittimamente derogare ad una clausola di un accordo aziendale precedente, anche se tale deroga concreti un trattamento meno favorevole per i lavoratori, può validamente disporre che un determinato emolumento sia mantenuto per i lavoratori assunti prima di una certa data ed escluso invece per quelli assunti successivamente, non esistendo nel nostro ordinamento alcuna norma inderogabile che garantisca ai lavoratori parità di retribuzione a parità di mansioni. (nella specie, l'impugnata sentenza - annullata dalla suprema Corte in ordine alla seconda statuizione - aveva ritenuto, in relazione all'accordo aziendale del 1977 - anteriormente alla legge 25 ottobre 1977 n. 881 - per i lavoratori dell'impianto di rotonda, legittimo il "congelamento" del cosiddetto equo indennizzo per i lavoratori in servizio alla data del 7 giugno 1976, ma illegittima l'esclusione della stessa indennità per i lavoratori successivamente assunti o trasferiti presso detto impianto). (V 2394/85, mass n 440249; (V 2808/84, mass n 434843; (V 6600/83, mass n 431324; (V 2252/80, mass n 405921).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)