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Sez. 6, Sentenza n. 52393 del 26/11/2014 Ud. (dep. 17/12/2014) Rv. 261593 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DI MEZZI DI SUSSISTENZA | Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento al coniuge separato - Reato - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261593-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DI MEZZI DI SUSSISTENZA

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, primo comma, cod. pen., quando l'avente diritto non versa in stato di bisogno, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato assume rilevanza solo se dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale, sussistenti (sia pure in forma attenuata) anche durante la separazione, e non invece, quando è riconducibile alle precarie condizioni economiche dell'obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)