Sez. 6, Sentenza n. 48548 del 29/09/2016 Ud. (dep. 16/11/2016) Rv. 268225 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento al coniuge - Configurabilità del reato - Stato di bisogno - Necessità - Disponibilità da parte della P.O. di fonti di reddito non utilizzate - Incidenza sullo stato di bisogno - Condizioni - Accertamento delle ragioni della mancata utilizzazione - Necessità.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
Ai fini della configurabilità del reato di omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, previsto dall'art. 570 cod. pen., è necessaria la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, che, pertanto, deve essere oggetto di specifica dimostrazione; ne consegue che l'accertata disponibilità da parte della P.O. di una fonte di reddito non produttiva, (nella specie un bene immobile non concesso in locazione), costituisce elemento idoneo ad elidere tale requisito, salvo che non risulti che la sua improduttività non sia ascrivibile ad una libera scelta della persona offesa ovvero che il reddito ricavabile, per la sua esiguità, non sia, comunque, sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)