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Sez. 3 - , Sentenza n. 26104 del 19/12/2016 (Rv. 642340 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO | Mancato pagamento di un premio successivo al primo – Sospensione della garanzia assicurativa – Alla scadenza di un periodo di tolleranza – Protrazione dell’inadempimento e risoluzione del contratto – Dallo spirare del periodo suddetto.
Stato
decisa il 2016-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642340-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO

Il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; nè la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)