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Sez. 3, Sentenza n. 25 del 05/01/1981 (Rv. 410411 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - PER MANCATO PAGAMENTO DI UN PREMIO SUCCESSIVO AL PRIMO - SOSPENSIONE IMMEDIATA ALLA SCADENZA - ESCLUSIONE - PERIODO DI TOLLERANZA - RILEVANZA - PROTRAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO RETROATTIVO DELLA RISOLUZIONE - DECORRENZA - DALLO SPIRARE DEL PREDETTO PERIODO.*
Stato
decisa il 1981-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410411-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - PER MANCATO PAGAMENTO DI UN PREMIO SUCCESSIVO AL PRIMO - SOSPENSIONE IMMEDIATA ALLA SCADENZA - ESCLUSIONE - PERIODO DI TOLLERANZA - RILEVANZA - PROTRAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO RETROATTIVO DELLA RISOLUZIONE - DECORRENZA - DALLO SPIRARE DEL PREDETTO PERIODO.*

Il mancato pagamento, alla scadenza da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art 1901 secondo comma cod civ, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; ne la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell'inadempienza dello assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del terzo comma del citato art 1901, l'effetto retroattivo della risoluzione si produrra non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza. (Conf 3310/75 mass n 377438).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)