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Sez. 3, Sentenza n. 2781 del 25/09/1972 (Rv. 360471 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA ALL'UNICO PROCURATORE DI COPIE PARI AL NUMERO DELLE PARTI - NECESSITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360471-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA ALL'UNICO PROCURATORE DI COPIE PARI AL NUMERO DELLE PARTI - NECESSITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La impugnazione proposta contro piu parti, anche se domiciliate presso un unico procuratore, deve essere notificata mediante la consegna di tante copie dell'atto, quante sono le parti contro le quali l'impugnazione e proposta. La Costituzione dei destinatari dell'atto sana tale nullita, ma con salvezza dei diritti quesiti anteriormente, nel senso che, se la Costituzione avvenga dopo trascorso il termine di impugnazione, essa non chiede l'effetto della decadenza gia verificatasi e, quindi, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (V 567'68, mass n 331676; 1369'67, mass n 327973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)