Sez. 3, Sentenza n. 1369 del 14/06/1967 (Rv. 327973 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA AL DOMICILIATARIO DI UNA SOLA COPIA O DI UN NUMERO DI COPIE DELL'ATTO INFERIORE A QUELLO DELLE PARTI - INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI DESTINATARIE - SANATORIA CON EFFETTO EX NUNC - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA AL DOMICILIATARIO DI UNA SOLA COPIA O DI UN NUMERO DI COPIE DELL'ATTO INFERIORE A QUELLO DELLE PARTI - INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI DESTINATARIE - SANATORIA CON EFFETTO EX NUNC - CONSEGUENZE.*
La notifica dell'atto d'impugnazione a piu parti presso un unico domiciliatario o procuratore, mediante una sola copia od un numero minore delle parti alle quali l'atto e destinato, importa l'inesistenza e non la semplice nullita della notificazione, essendo arbitrario riconoscere gli effetti nei confronti di una parte qualsiasi. La Costituzione di tutte le parti destinatarie dell'atto ha efficacia sanante ex nunc; pertanto, ove avvenga dopo trascorso il termine d'impugnazione, per farne dichiarare l'inammissibilita, non rimedia all'effetto della decadenza gia verificatasi e, mancando il presupposto della valida proposizione dell'impugnazione nei confronti di una parte avversa qualsiasi, non consente neppure l'integrazione del giudizio ex art 331 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)