Sez. 1, Sentenza n. 5437 del 22/11/1978 (Rv. 395201 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA - SOSPENSIONE DELLA VENDITA - IMPUGNABILITA - RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - DECRETO DI QUEST'ULTIMO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - OFFERENTE AD UN PREZZO PIU ALTO DI QUELLO DI AGGIUDICAZIONE E RICHIEDENTE SENZA ESITO LA SOSPENSIONE - LEGITTIMAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA - SOSPENSIONE DELLA VENDITA - IMPUGNABILITA - RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - DECRETO DI QUEST'ULTIMO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - OFFERENTE AD UN PREZZO PIU ALTO DI QUELLO DI AGGIUDICAZIONE E RICHIEDENTE SENZA ESITO LA SOSPENSIONE - LEGITTIMAZIONE.*
Il provvedimento, con il quale il giudice delegato statuisca sulla sospensione della vendita di attivita fallimentari, in applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art 108 del RD 16 marzo 1942 n 267, e impugnabile con reclamo al tribunale fallimentare, a norma e nel termine dell'art 26 del citato decreto. Il decreto del tribunale fallimentare sul reclamo, integrando un provvedimento giurisdizionale a contenuto decisorio e carattere definitivo, e impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, da parte di ogni interessato, e, quindi, anche da chi abbia offerto un prezzo piu elevato di quello di aggiudicazione, e chiesto senza esito l'indicata sospensione. (V 3184/75, mass nn 377293 e 377294).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)