Sez. 1, Sentenza n. 3184 del 07/10/1975 (Rv. 377293 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA - SOSPENSIONE DELLA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA - PROVVEDIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO - RECLAMO - DECRETO DI REVOCA DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA - SOSPENSIONE DELLA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA - PROVVEDIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO - RECLAMO - DECRETO DI REVOCA DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il decreto, con cui il tribunale fallimentare, pronunciando in Sede di reclamo, abbia revocato il provvedimento, emesso dal giudice delegato, di sospensione della vendita a trattativa privata di un immobile pertinente al fallimento nonche di vendita dello stesso senza incanto, e impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost. Esso, infatti, oltre ad essere definitivo in quanto non soggetto ad alcun altro mezzo di impugnazione, non ha contenuto amministrativo ma giurisdizionale, perche incide su provvedimenti di liquidazione dell'attivo fallimentare, e concerne diritti soggettivi, ossia le posizioni soggettive del venditore e dell'acquirente.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 574, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)