Sez. 1, Sentenza n. 263 del 06/12/2007 Cc. (dep. 07/01/2008) Rv. 238776 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - IN GENERE | Fermo disposto dal pubblico ministero successivamente a quello già operato di sua iniziativa dalla polizia giudiziaria - Termine per la convalida - Decorrenza dal momento della effettiva privazione della libertà.
INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - IN GENERE
Il termine utile per la convalida decorre dal momento in cui si è verificata l'effettiva privazione della libertà personale anche nel caso in cui il P.M. abbia disposto il fermo dell'indiziato di delitto in un momento successivo a quello in precedenza eseguito dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, dovendo escludersi che il fermo disposto dal P.M. possa risolversi in una illegittima proroga di quello operato dalla polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)