Sez. 4, Sentenza n. 4227 del 24/11/1999 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 216467 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Termine per la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria - Decorrenza iniziale - Materiale apprensione della persona - Redazione del verbale - Atto documentativo.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
In tema di arresto o fermo, il termine di quarantotto ore entro il quale la polizia giudiziaria deve mettere l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero decorre dal momento della materiale apprensione della persona e non da quello della redazione del verbale, che rappresenta soltanto la forma di documentazione dell'attività compiuta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)