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Sez. 1, Sentenza n. 4397 del 15/10/1977 (Rv. 387982 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - VERSO LA PROLE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICHIESTE INERENTI ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - CONNESSIONE ED AUTONOMIA RISPETTO ALLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO CON SENTENZA NON DEFINITIVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387982-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - VERSO LA PROLE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICHIESTE INERENTI ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - CONNESSIONE ED AUTONOMIA RISPETTO ALLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO CON SENTENZA NON DEFINITIVA - LEGITTIMITA.*

Nel procedimento di divorzio, le richieste inerenti alla corresponsione dell'assegno periodico, di cui all'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898, cosi come quelle inerenti ai provvedimenti patrimoniali e non patrimoniali nell'interesse della prole, di cui all'art 6 della legge medesima, configurano domande connesse, ma autonome, rispetto a quella rivolta allo scioglimento del matrimonio. Pertanto, nel caso di proposizione di dette domande nello stesso processo, deve ritenersi consentito al collegio di dichiarare con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio, e di rinviare all'esito di ulteriore istruttoria la decisione sulle altre richieste delle parti, ai sensi ed alle condizioni dell'art 277 secondo comma cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)