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Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 23/02/1995 (Rv. 490663 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Variazione in dipendenza del valore degli oggetti immessi nella cassetta - Esclusione - Valore degli oggetti - Rilevanza esclusiva ai fini della limitazione convenzionale dell'obbligazione risarcitoria.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490663-01

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

Il contratto previsto dall'art. 1839 cod. civ. è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale la banca si obbliga, verso il pagamento di un canone, a mettere a disposizione del cliente locali idonei all'espletamento del servizio delle cassette di sicurezza ed a provvedere alla custodia degli stessi ed alla integrità della cassetta, a prescindere dalla natura e dal valore degli oggetti immessi dal cliente - il quale ha diritto di mantenerne segreto il contenuto - elementi questi ultimi che restano estranei alle obbligazioni contrattuali delle parti. Ne consegue che le prestazioni cui la banca è tenuta non subiscono variazione in dipendenza del valore degli oggetti immessi nella cassetta e che detto valore, in relazione alla clausola che fissa il valore massimo dei beni da immettere in custodia, viene in considerazione soltanto come limitazione convenzionale dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla banca ove la stessa debba rispondere della perdita degli oggetti contenuti nella cassetta, per l'inadempimento all'obbligo di custodia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1839

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)