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Sez. 1, Sentenza n. 5421 del 07/05/1992 (Rv. 477137 - 01)

Contratti bancari - Servizio bancario delle cassette di sicurezza - Obblighi e responsabilità della banca | Contratto ex art. 1839 cod. civ. - Oggetto - Prestazioni della banca - Esecuzione - Diligenza richiesta.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477137-01

Contratti bancari - Servizio bancario delle cassette di sicurezza - Obblighi e responsabilità della banca

Con il contratto disciplinato dall'art. 1839 cod. civ. (cassette di sicurezza), che assume le caratteristiche di un contratto consensuale simile alla locazione di cose ed alla "locatio operis", la banca (verso il corrispettivo di un canone) assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei all'espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l'integrità delle cassette; l'oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia, ne nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza è meramente eventuale), bensì nella sicurezza degli stessi locali dell'azienda di credito in cui le cassette sono situate. Ne consegue che le prestazioni della banca dedotte in contratto consistono essenzialmente in un facere avente come esclusivo termine di riferimento i locali in questione (e non già il contenuto delle cassette, non essendosi la banca obbligata a rispondere direttamente del contenuto delle cassette né a garantirne la restituzione) e che le modalità di esecuzione dal facere debbono corrispondere alla professionalità del "bonus argentarius", richiedente un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1839

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)