Sez. 1, Sentenza n. 891 del 09/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164404 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - COMPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - COMPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.*
In ipotesi di duplicazione processuale l'autorità giudiziaria competente procede alla unificazione/concentrazione con la sola materiale allegazione del processo duplicato ai propri Atti, senza preclusioni ed ostacoli derivanti da eventuale diversità di fase, restando il processo duplicato, quale che sia il suo stato di avanzamento, necessariamente assorbito in quello originale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)