Sez. U, Sentenza n. 9319 del 09/07/2001 (Rv. 548038 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Accertamenti fisico psichici per l'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida - Disciplina ex art. 4 della legge n. 111 del 1988 - Ufficio medico legale della USL territorialmente competente - Devoluzione - Comuni in ritardo con l'applicazione della riforma sanitaria - Sopravvivenza della figura dell'ufficiale sanitario - Competenza dell'ufficiale sanitario in ordine agli accertamenti "de quibus" - Esclusione a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 111 del 1988 - Controversie relative alla liquidazione dei compensi per il rilascio degli attestati di idoneità - Competenza esclusiva del giudice amministrativo - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 111 del 1988, l'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per l'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida (in precedenza attribuito, dall'art. 81 del codice della strada abrogato, all'ufficiale sanitario del comune) spetta all'ufficio medico legale dell'unità territorialmente competente; ne consegue che, anche con riguardo a quei comuni nei quali la ritardata attuazione della riforma sanitaria ha lasciato in vita la figura dell'ufficiale sanitario, quest'ultimo, in ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 111 del 1988, non ha mantenuto la propria competenza in ordine agli accertamenti psico - fisici "de quibus" e che la controversia relativa alla liquidazione dei compensi spettanti al medico legale della USL territorialmente competente per i prescritti accertamenti delle condizioni di idoneità degli aspiranti al rilascio della patente di guida, rientrando nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Principio enunciato in fattispecie attinente ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Legge 18/03/1988 num. 111 art. 4, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 81, Cod. Strada art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)