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Sez. U, Ordinanza n. 8700 del 17/06/2002 (Rv. 555102 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Accertamenti fisico - psichici per l'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida - Disciplina "ex" art. 4 legge n. 111 del 1988 - Ufficio medico legale della USL territorialmente competente - Devoluzione - Comuni in ritardo con l'applicazione della riforma sanitaria - Sopravvivenza della figura dell'ufficiale sanitario - Competenza dell'ufficiale sanitario in ordine agli accertamenti "de quibus" - Esclusione a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 111 del 1988 - Controversie relative alla liquidazione dei compensi per il rilascio degli attestati di idoneità - Competenza esclusiva del giudice amministrativo - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998 - Superamento della data del 15 settembre 2000 nella proposizione della domanda - Rilevanza ai fini dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555102-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 111 del 1988, l'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per l'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida (in precedenza attribuita, dall'art. 81 del codice della strada abrogato, all'ufficiale sanitario del comune) spetta all'ufficio medico legale dell'unità territorialmente competente; ne consegue che, anche con riguardo a quei comuni nei quali la ritardata attuazione della riforma sanitaria ha lasciato in vita la figura dell'ufficiale sanitario, quest'ultimo, in ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 111 del 1988, non ha mantenuto - in quanto tale - la propria competenza in ordine agli accertamenti psico - fisici "de quibus" e che la controversia relativa alla liquidazione dei relativi compensi, anche ove spettanti agli stessi ufficiali sanitari in quanto cumulanti in sè la qualità di medico legale della USL territorialmente competente, rientrando nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove riferita ad una fase anteriore al 30 giugno 1998 - data indicata, dall'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998, come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario -, senza che in proposito rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, essendo questa concepita, dal medesimo art. 45, comma diciassettesimo, non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1988 num. 111 art. 4, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 81, Cod. Strada art. 81, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)