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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2073 del 30/01/2020 (Rv. 656821 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Tribunale per i minorenni - Giudizio di separazione pendente innanzi al tribunale - Conflitto di competenza positivo solo virtuale - Regolamento di competenza richiesto d’ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656821-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in pendenza di un giudizio di separazione personale, per individuare chi sia competente tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, è sempre proponibile il regolamento di competenza di ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., anche in presenza di un conflitto positivo pure solo virtuale, ritenendosi i due tribunali entrambi competenti ad adottare il medesimo provvedimento, trattandosi di materia nella quale il giudice dispone di poteri officiosi d'iniziativa, ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)