diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7160 del 12/04/2016 (Rv. 639311 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Presupposti - Nei procedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale - Trasmissione officiosa degli atti dal giudice dichiaratosi incompetente all'altro giudice dubitante a sua volta della propria competenza - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639311-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Nei procedimenti che tendono all'ablazione o alla limitazione della potestà genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., siano essi promossi d'ufficio o ad istanza di parte, la mera trasmissione del fascicolo processuale da un ufficio giudiziario ad un altro, con finalità di dismissione della propria competenza ed attribuzione della stessa al destinatario, è di per sé sufficiente a legittimare quest'ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare il conflitto di competenza ed a chiedere il regolamento d'ufficio, indipendentemente dall'intervenuta riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 c.p.c., vertendosi in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)