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Sez. 3, Sentenza n. 4975 del 04/06/1997 (Rv. 504928 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenze del Conciliatore pronunziate nei giudizi pendenti innanzi a lui alla data di inizio dell'efficacia delle norme istitutive del giudice di pace - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Conversione in ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504928-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza pronunziata dal Conciliatore nell'esercizio della competenza mantenutagli, a norma dell'art. 43 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nei giudizi pendenti innanzi a lui alla data di inizio dell'efficacia delle norme istitutive del giudice di pace, non può essere impugnata con regolamento di competenza, rimedio non esperibile contro le sentenze del Conciliatore secondo il regime di impugnabilità proprio di esse, in base alle norme del codice di rito vigenti alla data sopraindicata, ma ove l'istanza di regolamento presenti i requisiti del ricorso per cassazione può valere come tale, attesa l'ammissibilità di tale ricorso in base al suddetto regime, espressamente prevista dall'art. 339 terzo comma nel testo vigente prima della modifica apportatavi dall'art. 33 della cit. legge n. 374.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)