Sez. L, Sentenza n. 1743 del 19/02/1991 (Rv. 470992 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Deduzione in primo grado della illegittimità per carenza degli elementi sostanziali - Allegazione in appello della illegittimità per mancanza o irregolare svolgimento delle prescritte procedure - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
Qualora in primo grado sia stata dedotta l'illegittimità del licenziamento collettivo solo sotto il profilo del difetto degli elementi sostanziali, costituisce domanda nuova (preclusa in appello) l'allegazione dell'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro per carenza o irregolare svolgimento delle procedure stabilite per detto licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)