Sez. L, Sentenza n. 3896 del 26/04/1996 (Rv. 497266 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Riduzione dell'attività produttiva e trasformazione strutturale dell'impresa con riduzione di uffici, reparti o lavorazioni - Carattere alternativo - Differenza ontologica rispetto ai licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Per la configurabilità di un licenziamento collettivo occorre - anche con riferimento ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991 n. 223, ed analogamente a quanto desumibile dall'art. 24 della legge stessa, norma peraltro ad essi non applicabile - una riduzione non temporanea dell'attività produttiva, ovvero, alternativamente, una trasformazione strutturale dell'impresa che comporti riduzione di uffici, reparti o lavorazioni (ad esempio, in relazione all'adozione di innovazioni tecnologiche), purché ciò determini una contrazione della forza lavoro, atteso che in entrambi i casi i licenziamenti sono ricollegabili ad una scelta di carattere dimensionale dell'imprenditore. Ne consegue che non esiste una differenza ontologica tra licenziamenti collettivi e licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo, potendosi i primi distinguere dai secondi non già per la diversa tipologia delle ragioni di impresa addotte, ma per il numero dei lavoratori coinvolti nel provvedimento di recesso.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)