Sez. 3, Sentenza n. 441 del 13/02/1973 (Rv. 362437 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE - PROPOSIZIONE - MOMENTO PRECLUSIVO NEI GIUDIZI DINANZI AL PRETORE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE - PROPOSIZIONE - MOMENTO PRECLUSIVO NEI GIUDIZI DINANZI AL PRETORE.*
A norma dell'art 38, comma secondo, cod proc civ, l'incompetenza per valore del giudice adito puo essere rilevata anche d'ufficio in ogni momento del giudizio di primo grado e, quindi, le parti hanno facolta di sollevare l'eccezione fino a quando e loro consentito di svolgere attivita processuale, e cioe, nel procedimento davanti al pretore, fino alla chiusura della discussione nell'udienza in cui la causa viene riservata per la decisione. (Conf 1903/71, mass n 352468).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)