Sez. 2, Sentenza n. 2151 del 18/07/1974 (Rv. 370501 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER VALORE - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ECCEZIONE DI PARTE - PROPOSIZIONE - MOMENTO PRECLUSIVO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER VALORE - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ECCEZIONE DI PARTE - PROPOSIZIONE - MOMENTO PRECLUSIVO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 38 cod proc civ, l'incompetenza per valore puo essere rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi momento del giudizio di primo grado. Tuttavia, la relativa eccezione non puo essere sollevata dalle parti dopo la chiusura della discussione e, cioe, per la prima volta in comparsa conclusionale. Ove non sia stata tempestivamente proposta in prime cure, la suddetta eccezione non puo essere sollevata in appello; e cio anche nel caso in cui il giudice di primo grado abbia esplicitamente affermata la propria Competenza. (nella specie, i suddetti principi sono stati affermati in relazione ad un giudizio svoltosi, in primo grado, dinanzi al pretore). (Conf 441'73, mass n 362437; 1903'71, mass n 352468).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)