Sez. 2, Sentenza n. 1855 del 11/06/1968 (Rv. 333813 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ORIGINARIA APPARTENENZA DEL BENE AD UN AUTORE COMUNE AI CONTENDENTI - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - ESTREMI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ORIGINARIA APPARTENENZA DEL BENE AD UN AUTORE COMUNE AI CONTENDENTI - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - ESTREMI.*
Ove i due contendenti in una Azione di rivendicazione pongano a sostegno delle rispettive ragioni la riconosciuta originaria appartenenza del bene conteso ad un comune autore, il temperamento al rigore della prova della proprieta da parte del rivendicante va inteso nel senso che egli non e tenuto a provare l'appartenenza del bene al comune autore, e non gia nel senso che egli sia esonerato dal provare che il bene predetto formi oggetto del proprio titolo di acquisto e che basti la prova del mancato trasferimento in favore del convenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)