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Sez. 2, Sentenza n. 6888 del 18/06/1991 (Rv. 472738 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Incidentale - Termine | Prima udienza - Provvedimenti di rinvio in assenza del procuratore dell'appellato - Comparizione del procuratore - Revoca immediata del provvedimento di rinvio - Mancata opposizione del procuratore dello appellante - Appello incidentale - Responsabilità.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472738-01

Impugnazioni civili - Appello - Incidentale - Termine

Poiché il termine "udienza" designa lo spazio di tempo determinato durante il quale il giudice tratta la causa, la disposizione dello art. 343 cod. proc. civ. secondo cui l'appello incidentale può proporsi, al più tardi, nella prima udienza davanti all'istruttore, deve ritenersi osservata quando dal processo verbale risulta che il provvedimento di rinvio dell'udienza pronunciato in assenza del procuratore dell'appellato, sia stato immediatamente revocato a seguito della sopraggiunta comparizione di quest'ultimo, costituitosi col deposito della comparsa contenente l'appello incidentale, in presenza, e in mancanza di opposizione, del difensore dell'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)