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Sez. 1, Sentenza n. 4720 del 28/04/1995 (Rv. 492047 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Appello incidentale - Proposizione - Disciplina ex art. 343 cod. proc. civ. - Procedimento camerale per i giudizi di separazione personale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492047-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.

Il principio, desumibile dall'art. 343 cod. proc. civ., secondo il quale l'appello incidentale deve proporsi, a pena d'inammissibilità, entro la prima udienza - per questa intendendosi quella di comparizione, anche se in essa sia stato disposto un semplice rinvio ad altra udienza - si applica anche con riguardo alla prima udienza dinanzi al collegio nel procedimento camerale previsto per i giudizi di separazione personale dall'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale è improntato ad esigenze di maggiore concentrazione e celerità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)