Sez. 5 - , Ordinanza n. 27817 del 30/10/2019 (Rv. 655810 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - LIQUIDAZIONE | IRES - Finanziamenti esercizio attività bancaria - Interessi passivi - Limiti alla deducibilità - Contrasto con l’art. 53 Cost. – Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - LIQUIDAZIONE
In tema di IRES, con riferimento alle attività finanziate con ricorso al credito da parte dei soggetti bancari, la previsione dell'indeducibilità nella misura del 3% del totale degli interessi passivi e degli oneri assimilabili, di cui all'art. 82, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, non si pone in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto la capacità contributiva può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, scelto discrezionalmente dal legislatore, purchè sulla base di parametri oggettivi e non arbitrari.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 82 com. 1, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 96 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)