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Sez. 5 - , Sentenza n. 15341 del 06/06/2019 (Rv. 654154 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP- Parziale deducibilità- Finalità incentivanti- Conseguenze- Estensione dell’agevolazione- Esclusione- Ragioni- Discrezionalità legislativa- Integrale deducibilità- Questione di legittimità costituzionale- Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2019-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654154-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 e 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale - anziché integrale - nella misura forfettaria del dieci per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al costo del lavoro ed agli interessi passivi, costituendo legittimo esercizio del potere discrezionale del legislatore che, con scelta insindacabile in quanto non palesemente arbitraria né irrazionale, ha inteso così promuovere una parziale detassazione dei costi con lo scopo di incentivare la competitività delle imprese nell'interesse generale, non ravvisandosi un obbligo per il medesimo legislatore di estendere la misura agevolativa, opzione che comporterebbe non solo un aumento delle risorse necessarie per la sua attuazione, ma anche un allargamento degli obiettivi generali perseguiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)