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Sez. 5, Sentenza n. 8822 del 16/04/2014 (Rv. 630294 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Ritenute - Artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 - "Ratio legis" - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630294-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

In tema di IRPEF, la "ratio legis" del complesso normativo di cui agli articoli 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è quella di prevedere, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, l'applicabilità della riduzione dell'imponibile prevista dal comma 1 dell'art.17 citato esclusivamente al trattamento di fine rapporto, comunque denominato, da operarsi, peraltro, una sola volta in occasione della corrispondente erogazione, e non anche a tutte le ulteriori indennità collegate in qualche modo alla suddetta cessazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che aveva invece applicato il descritto abbattimento anche all'indennità supplementare liquidata al contribuente dal Fondo di previdenza ENPAIA in aggiunta a quella di fine rapporto riconosciutagli dal datore di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)