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Sez. 5, Sentenza n. 11762 del 20/05/2009 (Rv. 608299 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Medici specialisti convenzionati con il SSN - Indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM - Regime di tassazione ex art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608299-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

In tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM a medici specialisti svolgenti attività professionale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, rientra tra le indennità di cui all'art. 16, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con conseguente sottoposizione a tassazione separata, secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo d.P.R. e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente; nè tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto i due differenti regimi di imposizione tributaria previsti si correlano alla diversità delle situazioni considerate, con riguardo, rispettivamente, al lavoro subordinato e a quello autonomo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)