Sez. 1, Sentenza n. 25026 del 25/11/2005 (Rv. 585336 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diritto al mantenimento dell'unità familiare - Artt. 28 e ss. T.U. immigrazione - Condizioni - Stranieri colpiti da provvedimento di espulsione - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia è in via generale riconosciuto (alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30, i quali dettano le modalità con cui viene tutelato il diritto anzidetto) soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e in tale categoria non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sè sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato l'impugnativa del provvedimento di espulsione che si fondava sull'assunto del diritto del ricorrente al ricongiungimento con la moglie, titolare di un regolare permesso di soggiorno in Italia, in quanto l'immigrato non aveva mai a sua volta presentato richiesta di tale permesso).
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 28, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)