Sez. 1, Ordinanza n. 5324 del 28/02/2008 (Rv. 602282 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Ricongiungimento familiare - Condizioni - Espulsione dal territorio italiano - Rilevanza - Limiti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2 del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2003/86/CE del 22 settembre 2003, in materia di ricongiungimento familiare, non costituisce ostacolo per l'adozione da parte del Questore e per l'attuazione del provvedimento di autorizzazione al ricongiungimento il fatto che lo straniero, beneficiario di detto provvedimento, sia stato precedentemente espulso e sussista, quindi, per il medesimo il divieto di fare rientro nel territorio italiano - semprechè il decreto di espulsione non sia stato emesso per motivi connessi alla pericolosità sociale dello straniero.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)