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Sez. 3, Sentenza n. 6164 del 01/06/1991 (Rv. 472465 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento allo assicuratore (o impresa designata o INA) - In genere | Proposizione dell'azione in via diretta - Condizione - Mancanza di autorizzazione dell'impresa - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472465-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento allo assicuratore (o impresa designata o INA) - In genere

L'azione per il risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione di un veicolo per il quale sia obbligatoria l'assicurazione (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990) è proponibile, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice solo se questa sia regolarmente autorizzata per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria (art. 10 legge 24 dicembre 1969 n. 990), per cui il danneggiato che intenda esercitare questa azione ha l'onere di verificare che l'impresa con la quale il veicolo risultava assicurato fosse regolarmente autorizzata, dovendosi, in mancanza, equiparare il sinistro a quello cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione con la conseguenza che l'azione diretta può essere proposta solo per i danni subiti dalle persone e nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 10, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)