Sez. 2, Sentenza n. 7963 del 21/05/2003 (Rv. 563389 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE | Nuove costruzioni e relative aree pertinenziali - Spazi per parcheggi - Vincolo pubblicistico di destinazione - Atti privati di disposizione delle aree - Clausole contrattuali contrarie o elusive del vincolo - Nullità - Clausola di riserva al costruttore - Venditore della proprietà dell'area destinata a parcheggio - Nullità - Conseguenze - Diritto all'uso dell'area di parcheggio - Trasferimento "pro quota" "ope legis" agli acquirenti - Nuda proprietà dell'area - Permanenza in capo all'alienante.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE
In tema di urbanistica, la presenza del vincolo pubblicistico di servizio, quale limitazione legale della proprietà privata, esistente tra il fabbricato e l'area destinata a parcheggio rende incompatibile qualsiasi pattuizione privata che ne comporti l'elusione, non esclusa quella che, dietro l'apparenza della non mutata destinazione obbiettiva delle aree, ne lasci la disponibilità a terzi, permettendo di fatto un uso diverso o, comunque, dipendente da fattori soggettivi, variabili ed occasionali, quali, ad esempio, la disponibilità del terzo, proprietario esclusivo delle aree, a locare i posti macchina al proprietario o ai proprietari delle unità abitative, e ciò in palese contraddizione con i poteri che il vincolo reale attribuisce al titolare.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)