Sez. 2, Sentenza n. 4691 del 21/04/1993 (Rv. 481959 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - In genere | Nuove costruzioni ed aree di pertinenza delle costruzioni stesse - Spazio per parcheggi - Vincolo pubblicistico di destinazione - Atti privati di disposizione delle aree - Clausole contrattuali contrarie o elusive del vincolo - Nullità - Clausola di riserva al costruttore - Venditore della proprietà dell'area destinata a parcheggio - Nullità - Conseguenza - Diritto all'uso dell'area di parcheggio - Trasferimento "pro quota" "ope legis" agli acquirenti - Nuda proprieta dell'area - Permanenza in capo all'alienante.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - In genere
L'art. 41"sexies" della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge ponte), stabilendo che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbano essere riservati appositi spazi per parcheggio, pone un vincolo pubblicistico di destinazione (rimasto immutato con l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26 ha portata meramente interpretativa della precedente disposizione) che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi ridetti, onde sono nulle e sostituite di diritto nella norma imperativa (art. 1419 cod. civ.) le clausole contrattuali contrarie o elusive del vincolo, non esclusa quella che dietro la apparenza di non mutata destinazione dell'area di parcheggio, ne lasci la disponibilità a terzi, permettendo di fatto un uso diverso. Pertanto, è colpita da nullità la clausola con la quale il costruttore-venditore dell'immobile riservi a sè la proprietà dell'area destinata a parcheggio, perché non idonea ad assicurare agli acquirenti delle singole unità abitative l'immediata ed incondizionata disponibilità "pro quota" nei limiti di legge degli spazi vincolati, con la conseguenza che in tale ipotesi l'art. 1419 citato opera nel senso che il diritto all'uso dell'area di parcheggio si trasferisce, "ope legis" agli acquirenti, ferma restando la nuda proprietà in capo all'alienante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)