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Sez. U, Sentenza n. 1665 del 27/05/1972 (Rv. 358529 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO- COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - IN GENERE - DECISIONI IN GRADO D'APPELLO IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - IMPUGNABILITA DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - ESCLUSIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1972-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358529-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO- COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - IN GENERE - DECISIONI IN GRADO D'APPELLO IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - IMPUGNABILITA DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - ESCLUSIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILI.*

Le decisioni emesse in grado di appello dalle commissioni provinciali per le imposte, concernenti la Determinazione del valore imponibile in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, non sono impugnabili davanti alla commissione centrale, trattandosi di decisioni che, nell'ambito del processo tributario, hanno carattere definitivo. Contro di esse e ammesso ricorso per violazione di legge, a norma dell'art 111 cost, ovvero dinanzi al tribunale ordinario territorialmente competente, per grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, ai sensi dell'art 29 comma terzo del RDL 7 agosto 1936 n 1639. (Conf 471'70, mass n 345477).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)