Sez. 1 - , Ordinanza n. 10111 del 16/04/2021 (Rv. 661150 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Opposizione alla stima dell'indennità di esproprio - Fallimento in corso di causa del beneficiario dell'espropriazione - Sentenza della Corte d'appello - Inopponibilità alla massa - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
In tema di insinuazione al passivo, la sentenza della Corte d'appello che in sede di opposizione alla stima abbia determinato l'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario dell'espropriazione, dichiarato fallito in corso di causa, non è opponibile alla massa fallimentare, poiché la liquidazione di tale indennità non si sottrae al principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall'art. 52 l.fall., in forza del quale ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste per l'accertamento dello stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)