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Sez. 1, Sentenza n. 6659 del 15/05/2001 (Rv. 546659 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Formazione dello stato passivo - Disciplina applicabile - Pretesa creditoria nei confronti dell'amministrazione straordinaria - Accertamento nell'apposito procedimento di formazione dello stato passivo - Necessità - Conseguenze - Credito (nella specie: per indennità di espropriazione e occupazione legittima) fatto valere in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale - Improcedibilità della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Anche nel giudizio di cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546659-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum". (Nella specie trattavasi di credito per le indennità di espropriazione e di occupazione legittima azionato nei confronti del beneficiario dell'espropriazione, che la S.C. ha ritenuto assoggettato alla citata normativa concorsuale, sul rilievo che la sentenza che definisce il giudizio di opposizione alla stima "ex" artt. 19 e 20 legge 22 ottobre 1971, n. 865 produce effetti analoghi ad una pronuncia di condanna).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)