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Sez. 3, Sentenza n. 10674 del 11/11/1996 Ud. (dep. 10/12/1996) Rv. 206481 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Uso di uccelli vivi privati delle penne timoniere - Uso di uccelli vivi di richiamo legati con le zampe in modo da bloccare il corpo - Concorso della contravvenzione di caccia e di quella di maltrattamento di animali - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206481-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

La condotta venatoria, anche quando sia consentita, non può comportare sofferenze per gli animali, ove si esplichi con modalità non compatibili con la loro natura e con le loro caratteristiche etologiche. Pertanto, l'uso di uccelli vivi privati delle penne timoniere costituisce pratica assolutamente illegittima, sia per violazione dell'art. 21 lett. r) legge 11 febbraio 1992, n. 157 (che espressamente esclude l'uso a fini di richiamo di uccelli "mutilati"), sia rispetto all'art. 727 cod. pen. perché priva l'animale di una condizione naturale di vita e di una caratteristica etologica costituita dalla possibilità reale del volo e perciò stesso comporta una grave forma di maltrattamento. Egualmente illegittimo, e anche in questo caso concorrono le due indicate ipotesi di reato, è l'uso di uccelli vivi di richiamo non "legati per le ali", ma con le zampe in modo da bloccare non solo il volo, ma addirittura tutto il corpo, con un legame rigido ad un filo di ferro e conseguente caduta a testa in giù per ogni tentativo, pur impossibile, di volo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 lett. R

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)