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Sez. 3, Sentenza n. 6903 del 27/04/1995 Ud. (dep. 16/06/1995) Rv. 201789 - 01

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali | Esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi - Art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Legittimità - Limite: crudeltà, eccessiva fatica, ingiustificata tortura - Modifica dell'art. 727 cod. pen. ad opera della legge 22 novembre 1993, n. 473 - Ulteriore limite: compatibilità con la natura dell'animale - Uso di gabbie per i richiami vivi - Legittimità - Condizione: compatibilità con la natura dell'animale - Valutazione in concreto - Fattispecie: detenzione di volatili da richiamo in minuscole gabbie.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201789-01

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali

In tema di maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), l'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, che ha modificato l'art. 727 cod. pen., l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata. Pertanto, l'uso di gabbie per i richiami, ampiamente permesso nel vigore della pregressa disciplina, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrata la contravvenzione ex art. 727 cod. pen., poiché dieci volatili, quali richiami per la caccia, erano stati tenuti in minuscole gabbie, incompatibili con la loro natura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 4, Legge 22/11/1993 num. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)