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Sez. L, Sentenza n. 3205 del 24/05/1984 (Rv. 435247 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PUNTEGGI ATTRIBUITI AI FINI DELLA PROMOZIONE PER NORMALE SVILUPPO DI CARRIERA - COMUNICAZIONE ALL'AGENTE - OMISSIONE - AZIONE GIUDIZIARIA DELL'INTERESSATO - PREVIO RECLAMO GERARCHICO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435247-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PUNTEGGI ATTRIBUITI AI FINI DELLA PROMOZIONE PER NORMALE SVILUPPO DI CARRIERA - COMUNICAZIONE ALL'AGENTE - OMISSIONE - AZIONE GIUDIZIARIA DELL'INTERESSATO - PREVIO RECLAMO GERARCHICO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ.*

La mancata comunicazione all'agente, da parte dell'azienda esercente il pubblico servizio di trasporto in concessione, dei punteggi attribuiti ai fini della promozione alla qualifica superiore, per normale sviluppo di carriera, costituisce un comportamento omissivo dell'azienda medesima, avverso il quale, pertanto, ove l'interessato intenda adire l'autorità giudiziaria, deve essere proposto reclamo gerarchico ex art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 93 del 1979 della Corte costituzionale, per effetto della quale il reclamo stesso si configura come una semplice condizione di procedibilità della domanda. (V 156/83, mass n 424980; (V 5033/80, mass n 408896).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)