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Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi attuale o virtuale - Valutazione in concreto - Modalità - Carattere dell'attualità del conflitto - Mancanza sopravvenuta - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668754-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di

tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra).

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)