Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 14/06/2005 (Rv. 581305 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Costituzione in giudizio di più parti con lo steso difensore - Legittimità - Limiti - Conflitto di interessi - Potenzialità - Nozione - Riferimento al concreto rapporto esistente fra le parti - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
In tema di procedimento civile, se è vero che la costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito mandato con unico atto dalle medesime parti sottoscritto, è valida solo quando fra le stesse non vi sia conflitto di interessi (il quale può essere non solo attuale ma anche virtuale), è altrettanto vero che la potenzialità del conflitto medesimo va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Nella specie è stata esclusa l'esistenza di un reale conflitto di interessi, avendo le parti -legate da stretti vincoli di parentela e dalla sopravvenuta comunanza di interessi - precisato in sede di gravame le conclusioni con subordinazione della domanda dell'una rispetto a quella, potenzialmente contrapposta, delle altre, tenuto conto che le domande stesse avevano avuto ad oggetto la rivendicazione del medesimo immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)