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Sez. 1, Sentenza n. 3804 del 04/06/1983 (Rv. 428725 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLO STIMATORE NOMINATO EX ART. 172, ULTIMO COMMA, LEGGE FALL. - REVOCA DI TALE DECRETO DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - CARATTERE DECISORIO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428725-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLO STIMATORE NOMINATO EX ART. 172, ULTIMO COMMA, LEGGE FALL. - REVOCA DI TALE DECRETO DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - CARATTERE DECISORIO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Nella procedura di concordato preventivo, il decreto del tribunale fallimentare di revoca di un decreto del giudice delegato, di liquidazione del compenso allo stimatore nominato ai sensi dell'art. 172 ultimo comma legge fall., ha carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza per il suo contenuto che riflette la tutela di diritti soggettivi, sicché avverso lo stesso è proponibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. (V 4146/78, mass n 393770).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164, Legge Falliment. art. 172, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)