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Sez. 6, Sentenza n. 9853 del 10/07/2000 Ud. (dep. 19/09/2000) Rv. 220803 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Convincimento, anche erroneo, della colpevolezza dell'accusato - Sussistenza del dolo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220803-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di calunnia, perché sia integrato il dolo occorre che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza della innocenza dell'incolpato. Ne deriva che la erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)